
DECRETO
MINISTERIALE 4 AGOSTO 1998, n. 513
(in Gazz. Uff., 25
febbraio 1999, n. 46).
Regolamento recante norme per gli esami di
idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla
condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in
gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie
extraurbane.
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Art. 1.
-
Sono approvate le norme annesse al presente decreto per
gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio
movimento ed alla condotta dei convogli sulle
ferrovie in regime di concessione o di gestione
commissariale governativa, sulle metropolitane e
sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato
A (che forma parte integrante del presente decreto).
-
Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie
extraurbane, nessun agente può essere adibito ad impartire
disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta
dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non è
stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una
commissione, mediante esame, in conformità alle norme
contenute nell'allegato A sopra citato.
-
Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto
di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della
motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.),
tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti
fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del
direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione
dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche
del personale, fra quelle previste dall'organico
aziendale, per le quali sia necessario conseguire
l'abilitazione per l'espletamento delle specifiche
funzioni previste dalle norme di cui al medesimo allegato
A.
Art. 2
-
Sono approvate le norme annesse al presente decreto per
gli esami di idoneità degli agenti destinati alla condotta
dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui
all'allegato B (che forma parte integrante del
presente decreto).
-
Nessun agente può essere abilitato alla condotta dei
convogli in servizio sulle linee tramviarie urbane se non
è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da
una commissione, mediante esame, in conformità alle norme
contenute nell'allegato B sopra citato.
Art. 3.
Restano confermate le abilitazioni già rilasciate al
personale di cui agli articoli 1 e 2 in forza della
precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i certificati di idoneità
relativi alle suddette abilitazioni devono essere
sostituiti con i nuovi modelli previsti.
-
Il personale di cui all'articolo 2, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto è addetto alla
condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non è
in possesso della patente di guida di categoria D e del
relativo certificato di abilitazione professionale di
categoria D può, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione
della precedente abilitazione con il certificato di
idoneità di cui all'articolo 6 dell'allegato B, purché in
possesso della patente di guida di categoria B e del
relativo certificato di abilitazione professionale di
categoria B.
Art. 4.
-
Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a
partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale . Da tale data sono abrogate
tutte le precedenti disposizioni in materia ed in
particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870,
2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro
successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato B
NORME PER L'ABILITAZIONE DEGLI AGENTI DESTINATI ALLA CONDOTTA
DEI
CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO
Art. 1
Requisiti.
-
Il personale da abilitare alla condotta dei convogli
tramviari deve possedere i seguenti requisiti:
-
aver compiuto i ventuno anni e non superato i
quarantacinque. Si prescinde dal limite superiore di
età per i candidati provenienti dalla mansione di
conducente di linea;
-
essere almeno in possesso di patente di guida
categoria D e del certificato di abilitazione
professionale di categoria D.
Art. 2
Tirocinio.
-
Prima di essere ammessi agli esami, i candidati sono
tenuti a frequentare un apposito corso teorico-pratico
organizzato dall'azienda esercente e definito dal
direttore di esercizio, durante il quale ogni candidato
deve anche esercitarsi nella guida dei diversi modelli di
vetture in dotazione all'azienda.
Art. 3
Ammissione agli esami.
-
La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida di vetture
tramviarie viene inoltrata all'ufficio speciale trasporti
impianti fissi della Direzione generale della M.C.T.C.
(che nel prosieguo sarà denominato U.S.T.I.F.) competente
per territorio, tramite l'azienda interessata
all'abilitazione, e va corredata da una dichiarazione del
direttore di esercizio dell'azienda stessa con l'esito
delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari
seguiti e dei chilometri percorsi, con l'attestazione che
il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza
pratica della guida e della circolazione delle vetture
tramviarie e che gode della sua fiducia.
-
Alla suddetta domanda vanno inoltre allegati i seguenti
documenti relativi a ciascun candidato:
-
certificato di nascita da cui risulti che il candidato
abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non
superato il quarantacinquesimo;
-
copia della patente D e del certificato di
abilitazione professionale in corso di validità;
-
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso,
presso preture o procure della Repubblica,
procedimenti penali nei quali sia stata già
pronunziata una sentenza di condanna che importi
l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa.
Art. 4
Svolgimento degli esami.
-
L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento
consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è
effettuato da una commissione composta da un ingegnere
dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore
di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da
questi delegato, da un rappresentante della regione o
dell'ente locale territoriale competente.
-
Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere
una sufficiente conoscenza:
-
delle norme sulla circolazione stradale, con specifico
riferimento alla condotta dei convogli tramviari;
-
delle norme aziendali concernenti le funzioni di
conducente di tramvie;
-
della costituzione e funzionamento dei veicoli
tramviari;
-
dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di
guasti.
-
La prova pratica consiste in un esperimento di guida da
eseguire su una o più linee della rete dell'azienda
interessata. I candidati vengono giudicati "idonei" o "non
idonei". Copia del processo verbale degli esami viene
trasmesso dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. competente
per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami
con esito non favorevole, possono essere ripresentati
dall'azienda ad un successivo esame solo dopo che sia
stato ripetuto il periodo di tirocinio e siano trascorsi
almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo
della domanda e della certificazione prevista dall'art. 3.
Art. 5
Autorizzazione alla guida.
-
I candidati che hanno superato la prova d'esame possono
essere destinati dall'azienda a svolgere le funzioni di
conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto
continuativamente alle funzioni di conducente in servizio
pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore
di esercizio in relazione alle caratteristiche
dell'azienda, in parte con l'assistenza di un guidatore
già abilitato, i candidati, su proposta dell'azienda
stessa, vengono autorizzati dall'U.S.T.I.F. a condurre in
via definitiva i convogli tramviari sull'intera rete
urbana, mediante rilascio del certificato di cui al
successivo art. 6.
Art. 6
Certificato di idoneità.
-
Il certificato di idoneità, conforme al modello "D"
allegato alle presenti norme (che forma parte integrante
del presente decreto), è rilasciato dal competente
U.S.T.I.F. all'interessato, su richiesta dell'azienda.
L'idoneità può essere estesa alla condotta di convogli
composti da veicoli di tipo diverso da quelli per i quali
è stato rilasciato originariamente il certificato di
idoneità, previa frequenza di apposito corso di
aggiornamento a cura dell'azienda.
Art. 7
Conferma di validità.
-
La validità del certificato di idoneità di cui al
precedente art. 6 è subordinata alla conferma di validità
della patente di guida e del certificato di abilitazione
professionale di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 8
Sospensione e revoca del certificato di idoneità.
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Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei
requisiti fisici nell'agente abilitato, l'azienda o il
competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque
momento, che l'interessato venga sottoposto a visita di
revisione. L'azienda non può utilizzare l'agente alle
mansioni di guida in attesa dell'esito dalla visita di cui
sopra.
-
In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo,
della visita di revisione, è sospesa la validità del
certificato di idoneità. Il competente U.S.T.I.F. provvede
a sospendere o revocare il suddetto certificato.
-
La sospensione è disposta per il presunto periodo di
inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione. La
successiva conferma di validità è subordinata al
favorevole esito di nuova visita di revisione.
-
La revoca o la sospensione della patente di guida o del
certificato di abilitazione professionale comporta la
conseguente revoca o sospensione del certificato di
idoneità.
-
Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell'agente
abilitato dei requisiti di idoneità alla guida, il
competente U.S.T.I.F. può sospendere la validità del
certificato di idoneità, fissando il termine di sessanta
giorni per un nuovo accertamento della idoneità stessa, da
effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente
art. 4.
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Se entro il termine di cui al precedente comma 5
l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo
accertamento di idoneità, ovvero tale accertamento ha
esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene
revocato.
Art. 9
Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio
pubblico.
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Gli ingegneri dell'azienda, il personale tecnico, operaio
ed ispettivo, che può essere utilizzato per la condotta di
convogli non in servizio pubblico, sarà ammesso ai
prescritti esami per il conseguimento della relativa
abilitazione di cui all'art. 3, se in possesso almeno
della patente di guida categoria B e di età non superiore
ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato
gli esami di cui sopra, viene rilasciato il certificato di
idoneità di cui all'art. 6 con la prescrizione che ne
limita la validità alla conduzione dei convogli tramviari
non in servizio pubblico.
-
Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova
pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e
prescindendo dal limite di età.