Si raccolgono qui le leggi e le normative relative ai tram ed alla circolazione tranviaria
I convogli tramviari in ambito urbano: Disciplina e Normativa
Leggi del Regno d'Italia relative al tram
Normativa UNI
7156-72
(Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile
e interbinario)
Catalogo delle normative UNI-FER (agg. ottobre 2009)
I convogli tramviari in ambito
urbano: Disciplina e Normativa
(testo a cura della Sezione
Studi, Ricerche e Pubbliche Relazione della Polizia Municipale di Messina)
I VEICOLI A GUIDA DI ROTAIA NEI CONVOGLI DI TRAMVIA IN SERVIZO URBANO
I veicoli a guida di rotaia nei convogli di tramvia in servizio urbano sono mezzi che su strada percorrono in senso orizzontale tragitti su impianti fissi. Il Codice della Strada, ad eccezione di alcune norme comportamentali, non si occupa direttamente di tali mezzi; anzi non esiste una definizione di veicoli a guida di rotaia né l’art. 47 (Classificazione dei veicoli) classifica tra i mezzi che possono percorrere le strade i tram o i veicoli similari. Tali veicoli trovano una loro regolamentazione al di fuori del Codice della strada.; in particolare tale disciplina si riscontra sia in provvedimenti di legge ad hoc, specifici per la movimentazione dei mezzi su rotaia, sia nel codice civile con gli artt. 2043, 2044 e con legge 990/69 sulla assicurazione obbligatoria dei veicoli.
DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI CONVOGLI TRAMVIARI (decreto 4 agosto 1998 n° 513 – Allegato B)
L’art. 2 del decreto n° 513/98 reca il regolamento e le norme che le aziende di trasporto pubblico urbano devono seguire per l’abilitazione alla condotta dei convogli tranviari. In particolare, l’allegato B del citato Decreto (regolamento recante le norme per l’abilitazione degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano), oltre a stabilire particolari requisiti fisici per chi deve condurre i tram, fissa negli artt. 2,3,4, e 5 la disciplina inerente il tirocinio, l'ammissione e lo svolgimento degli esami e l’autorizzazione alla guida. Il tirocinio consiste nel frequentare un corso teorico pratico organizzato dall’azienda esercente; alla fine di tale corso teorico pratico, per il quale la legge richiede che il candidato abbia la patente di categoria D ed una età compresa tra i 21 e i 45 anni. Alla fine del tirocinio e del corso di addestramento teorico-pratico il candidato deve sostenere degli esami davanti ad una commissione formata da un Ingegnere dell’ U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) in qualità di presidente e dal direttore di esercizio dell’azienda tranviaria. Conseguiti l’idoneità il conducente è autorizzato alla guida del tram in via provvisoria; dopo un determinato periodo, su proposta dell’azienda dalla quale dipende il conducente viene autorizzato dall’U.S.T.I.F. in via definitiva a condurre i convogli tramviari mediante rilascio di un apposito certificato. Il rilascio del predetto documento di abilitazione alla guida dei convogli tramviari, pertanto, è di esclusiva competenza dell’U.S.T.I.F. e spetta sempre a questo ufficio il compito di sorvegliare sulla abilità del conducente all guida di questo particolare mezzo; il Codice della Strada, così come afferma l’art. 7 del citato regolamento, semplicemente subordina la conferma della validità del certificato di idoneità alla validità della patente di guida di categoria “D”. In ogni caso la visita di revisione (ex art. 8 del regolamento), quando sorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici del conducente, può essere disposta solo dall’Azienda o dall’U.S.T.I.F; ed è solo questo Ufficio che può disporre, in caso di esito sfavorevole della visita, la sospensione e nei casi più gravi la revoca del certificato di idoneità alla guida.
CASI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AI CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO
Vista la particolare legislazione che vige per tali mezzi sembra opportuno chiarire che il campo di applicazione del C.d.S. nei confronti dei conducenti dei veicoli tramviari in servizo urbano è veramente limitato. Infatti possiamo dire che gli unici articoli del codice della strada applicabili sono:
La peculiarità di tali mezzi fa si che null’altro possa essere applicato al conducente di tram; d’altronde sembra difficile una applicazione di altre norme comportamentali in quanto il conducente, viaggiando il tram su impianto fisso, è costretto sia a tenere una determinata velocità sia a “comportarsi” in maniera del tutto corretta per quanto riguarda il sorpasso, cambiamento di corsie, mano da tenere etc. Per quanto riguarda i documenti richiesti per la circolazione di tali veicoli devono avere si rammenta che ai sensi dell’artt. 2043 e 2044 del Codice Civile e la Legge 990/69 (sulla Assicurazione Obbligatoria) esenta tali veicoli da avere la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi; pertanto appare ovvio come non sia possibile applicare né l’art. 193 commi 1 e 2 né l’art. 180 commi 1 e 7 del C.d.S. Anche per quanto riguarda il documento di guida, di cui si è già discusso, a parere di questo Ufficio la mancata esibizione non comporta l’applicazione dell’art. 180 commi 1 e 7 in quanto i veicoli tramviari non rientrano nella classificazione dei veicoli fatta dall’art. 47 del C.d.S.; comunque si rammenta che requisito essenziale per poter conseguire il certificato di idoneità alla guida di questi mezzi è la patente di categoria “D” e che la sorveglianza sui requisiti di guida dei conducenti spetta solo alla Direzione di esercizio ed all’U.S.T.I.F. Un discorso diverso va fatto riguardo la precedenza che tale veicolo deve dare nei confronti dei pedoni; partendo dal presupposto che i pedoni devono attraversare la linea tramviaria solo negli appositi attraversamenti vi è da fare una distinzione tra passaggio pedonale semaforizzato e passaggio pedonale con striscia pedonale: ovviamente nel primo caso la precedenza sarà del veicolo (quando il semaforo è verde) e nel secondo caso del pedone.
Leggi del Regno d'Italia relative al tram
Art.
268.
(Art 41, Legge 27 dicembre 1896,
n. 561).
Alle tramvie a trazione meccanica, qualunque ne sia il tipo, è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.
D. L. L. 23 FEBBRAIO 1919, N. 303.
Art. 9: v. Appendice.
R.
D. L. 8 FEBBRAIO 1923, N. 422.
Artt. 30-34: v. art. 57 T. U.
R. D. L.
23 MAGGIO 1924, N. 998.
Art. 6: v. Appendice.
CAPO II
Costruzione ed esercizio
Art.
269.
(Art. 2, Legge 27 dicembre 1896,
n. 561).
Le tramvie debbono avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.
Il binario deve essere collocato al livello del suolo stradale, in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale deve restare sempre riservata una zona di larghezza tale che, a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente nel caso di tramvia urbana e dell'autorità governativa nel caso di tramvia extraurbana, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.
Nel caso però che tale larghezza sia inferiore a quattro metri, si deve sempre ottenere l'approvazione governativa.
La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia deve, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1,20 di altezza sul piano stradale.